Onorevoli Colleghi! - Deve innanzi tutto essere ricordato che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono di norma che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale. Dal 1o gennaio del 1994 al 1o ottobre del 1995, invece, i pensionati dell'ex Ente poste italiane si videro esclusi da tali benefìci. La disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria a escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» si spiegava con il clima generale di quegli anni e con l'orientamento complessivo in una fase di rinnovo di molti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico. Sta di fatto, però, che negli altri contratti similari stipulati questo aspetto è sempre stato considerato, così come nei contratti dei postelegrafonici sottoscritti successivamente.
Conseguentemente un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito sulla buonuscita e sulle pensioni del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ma relativi al periodo in cui erano in attività. Appare dunque indispensabile risolvere questa vera e propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione